03 · Forfettario

Sì, in forfettario devi fare le autofatture estere

Il paradosso più diffuso del regime forfettario. Guida completa con obblighi, versamento IVA trimestrale (D.Lgs. 81/2025), sanzioni D.Lgs. 87/2024 e come regolarizzare il pregresso.

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Redazione Autofattura by Dasabo
· 10 min di lettura·Regime forfettario
RF19
In sintesi
  • Il forfettario NON è esonerato dall'autofattura estera: art. 17 c. 2 DPR 633/72 vale per tutti i soggetti IVA italiani.
  • L'IVA reverse charge (22%) è indeducibile per il forfettario: costa il 22% in più su ogni fornitore estero.
  • Dal 1° ottobre 2025 (D.Lgs. 81/2025) il versamento IVA è TRIMESTRALE, non più mensile. Codici F24: 6003/6006/6009/6012.
  • Sanzione D.Lgs. 87/2024: 70% dell'IVA omessa, min. €250 a fattura. Ravvedimento operoso possibile fino a 5 anni.
  • Esempio: €12.000/anno Google Ads non integrati = ~€5.000 di rischio (IVA + sanzione).

Sono in regime forfettario. Non fatturo IVA, non la detraggo, il mio commercialista mi manda gli F24 IRPEF una volta l'anno. Perché mai dovrei preoccuparmi delle autofatture di Google Ads da €280 al mese? Perché sì. E perché in questo articolo ti spieghiamo esattamente perché, quanto ti costa non farlo e come metterti in regola in tempi ragionevoli.

Il paradosso del regime forfettario

Il regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1 c. 54-89) ti esonera da 3 cose: fatturazione elettronica attiva (fino al 2023, poi obbligatoria per tutti), versamento IVA sulle vendite (perché non addebiti IVA ai clienti), e liquidazioni IVA periodiche. Ma NON ti esonera dall'IVA in reverse charge sugli acquisti esteri. Perché? Perché nel reverse charge sei tu il debitore d'imposta, non il fornitore. Art. 46 DL 331/93 e art. 17 c. 2 DPR 633/72 valgono per tutti i soggetti IVA italiani.

Cosa dice l'Agenzia delle Entrate

La Circolare 26/E del 4 aprile 2016 e le successive risposte interpello (n. 43/2020, n. 62/2022) confermano che il forfettario è tenuto a:

  1. 01Emettere autofattura elettronica (TD17/TD18/TD19) verso SDI per ogni acquisto estero
  2. 02Applicare l'IVA italiana 22% con natura N6.9 in reverse charge
  3. 03Versare l'IVA con F24 (trimestrale dal 2025)
  4. 04Conservare l'autofattura elettronica per 10 anni
  5. 05Registrare l'operazione nel registro fatture emesse ai fini della sola dichiarazione

Esempi pratici con i principali fornitori

FornitoreVAT IDTDIVA rev.charge
Google Ireland LtdIE6388047VTD1722% F24
Meta Platforms Ireland LtdIE9692928FTD1722% F24
Amazon Web Services EMEA SARLLU26375245TD1722% F24
Zoom Video Communications IrelandIE3384253BHTD1722% F24
Hetzner Online GmbHDE812871812TD1722% F24
PayPal (Europe) S.à r.l.LU22046007TD1722% F24
Stripe Payments Europe LtdIE3206488LHTD1722% F24
Esempio praticoFreelance forfettario
Elena, designer freelance a Torino

Elena spende €700/mese in Meta Ads e €300/mese in Canva Pro. Totale €12.000/anno di acquisti esteri. Se non integra le fatture, il rischio annuo è di ~€5.000 (IVA €2.640 + sanzione 70% = €1.848 + interessi e sanzione formale). Se le integra, versa €2.640/anno di IVA (indeducibile) via F24 trimestrali. La differenza tra fare/non fare è tra €2.640 e €5.000.

Meta Ads + Canva Pro annui€ 12.000,00
IVA reverse charge (22%)€ 2.640,00
Rischio se NON integri (sanzione 70%)€ 4.488 - 5.192
Costo se integri regolarmente€ 2.640

Il nuovo versamento IVA trimestrale (D.Lgs. 81/2025)

Fino al 30 settembre 2025 il forfettario in reverse charge versava l'IVA mensilmente entro il 16 del mese successivo alla ricezione della fattura. Molto pesante da gestire. Dal 1° ottobre 2025 il D.Lgs. 81/2025 ha reso il versamento TRIMESTRALE, riducendo drasticamente l'overhead amministrativo. Codici tributo F24:

TrimestreCodice F24Scadenza
1° trimestre (gen-mar)600316 maggio
2° trimestre (apr-giu)600616 agosto
3° trimestre (lug-set)600916 novembre
4° trimestre (ott-dic)601216 febbraio (anno successivo)

Sanzioni: fino a €5.000/anno per omissione

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 87/2024 (1° settembre 2024), le sanzioni per omissione autofatture estere sono state riviste:

  • Sanzione base: 70% dell'IVA omessa (prima era 90-180%)
  • Minimo €250 per ogni fattura non integrata
  • Interessi legali dalla data di scadenza (attualmente 5%)
  • Sanzione formale in caso di autofattura con dati errati: 5-10% del corrispettivo
70 %
Sanzione base D.Lgs. 87/2024
€ 250
Minimo per fattura omessa
1/9
Riduzione con ravvedimento < 90gg
5 anni
Tempo di prescrizione AdE

Come regolarizzare gli anni passati (ravvedimento)

Se non hai integrato Google Ads/Meta/AWS negli scorsi anni e vuoi metterti in regola, la strada è il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97). Il vantaggio: sanzione ridotta fino a 1/9 (7,8%) se rimedi entro 90 giorni, 1/8 se entro 1 anno, 1/6 se entro 2 anni, 1/5 se oltre.

Ho scoperto delle autofatture di Google mancanti tre anni fa. Ho fatto il ravvedimento con Autofattura by Dasabo che le ha generate tutte insieme in bulk. Ho pagato €340 di sanzioni ridotte invece dei €2.100 che avrei rischiato in accertamento.

— Fabrizio N., consulente marketing forfettario · Roma

Come compilarla nella pratica (RF19 + N6.9)

Nell'XML FatturaPA il forfettario deve compilare correttamente questi campi:

  • <CedentePrestatore> = dati del fornitore estero (Google Ireland, Meta, ecc.)
  • <CessionarioCommittente> = i tuoi dati con <RegimeFiscale>RF19</RegimeFiscale>
  • <TipoDocumento> = TD17 (nella maggior parte dei casi)
  • <Natura> = N6.9 sul rigo IVA
  • <Aliquota> = 22.00
  • <SoggettoEmittente> = CC (Cessionario/Committente)
Estratto XML per forfettario
<CessionarioCommittente>
  <DatiAnagrafici>
    <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>12345678901</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <Anagrafica>
      <Denominazione>Mario Rossi</Denominazione>
    </Anagrafica>
    <RegimeFiscale>RF19</RegimeFiscale>
  </DatiAnagrafici>
</CessionarioCommittente>
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Conclusione

Il forfettario non è "esente da tutto". Sull'IVA reverse charge estera l'obbligo è pieno e le sanzioni possono superare il costo effettivo dell'IVA. Con il nuovo versamento trimestrale (D.Lgs. 81/2025) la gestione è diventata molto più leggera: 4 F24 all'anno anziché 12. Il consiglio: struttura un flusso mensile di raccolta fatture (Google/Meta/AWS/SaaS) e trasmetti allo SDI entro il 15 del mese successivo. Poi versi i 4 F24 trimestrali. Niente stress, zero rischio di accertamento.

Fonti e riferimenti
  1. 1Legge 190/2014 art. 1 c. 54-89 — regime forfettario
  2. 2Circolare AdE 26/E del 4 aprile 2016 — chiarimenti su reverse charge forfettari
  3. 3D.Lgs. 81/2025 — versamento IVA trimestrale per forfettari in reverse charge
  4. 4D.Lgs. 87/2024 — riforma sanzioni tributarie
  5. 5Art. 46 DL 331/93 — acquisti intracomunitari
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Domande frequenti

Le domande che ci fate su questo argomento

01Se ho ricavi sotto €25.000 sono comunque obbligato?

Sì. L'obbligo di autofattura estera prescinde dalla soglia di fatturato del forfettario — è collegato al pagamento verso il fornitore UE/estero.

02Posso saldare l'IVA cumulativamente a fine anno?

No. Il versamento è ora trimestrale (dal 01/10/2025 · D.Lgs. 81/2025) con F24 codici 6003/6006/6009/6012 entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre.

03Serve un commercialista per farle?

Non è obbligatorio: sono operazioni ripetitive e standardizzabili. Con una piattaforma come Autofattura by Dasabo il forfettario le gestisce in autonomia in 30 secondi a fattura, poi al commercialista basta condividere il registro.

04Le autofatture estere fanno superare la soglia dei €85.000 del forfettario?

No. Le autofatture emesse in reverse charge non concorrono al calcolo del limite di ricavi ai fini del mantenimento del regime (Circolare AdE 26/E 2016).

05L'IVA versata in F24 posso metterla in dichiarazione dei redditi?

No. Nel forfettario l'IVA reverse charge è un costo indeducibile perché tassi 78% su ricavi lordi (Legge 190/2014). Ci vieni in perdita esplicita se il ROAS pubblicitario non è alto.

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A cura di
Redazione Autofattura by Dasabo

La redazione di DASABO SRL è composta da fiscalisti, sviluppatori e imprenditori palermitani. Scriviamo di autofatture estere perché le facciamo davvero (e prima non le sopportavamo). Sede legale: Via Imperatore Federico 100, Palermo. Contatti: supporto@dasabo.com.

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